1. Presso ogni comune è istituito il Registro dei detentori di razze canine potenzialmente pericolose.
2. Il possesso e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi sono consentiti previo ottenimento di una licenza amministrativa, rilasciata dal comune di residenza del richiedente, sulla base dei seguenti requisiti:
a) certificazione di sicurezza con riferimento al luogo dove l'animale può muoversi senza accompagnatore o presta la funzione di guardiania;
b) maggiore età e capacità di prendersi cura dell'animale;
c) assenza di precedenti condanne per omicidio, lesioni, torture, reati contro la libertà e l'integrità morale, la libertà sessuale e la salute pubblica, nonché per reati di costituzione di banda armata, attività finalizzate al terrorismo internazionale, commercio di sostanze stupefacenti;
d) assenza di precedenti condanne per violenza delle disposizioni sulla detenzione di animali potenzialmente pericolosi;
e) certificato di attitudine psicologica alla detenzione di animali potenzialmente pericolosi;
f) stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dal proprio animale.
3. Nel Registro di cui al comma 1 devono essere specificate la razza del cane ed eventuali circostanze verificatesi nel corso della vita dell'animale utili al fine di determinarne la pericolosità.
4. In ogni regione è istituito il Registro ufficiale regionale dei centri autorizzati