Art. 5.
(Registri e licenza).

      1. Presso ogni comune è istituito il Registro dei detentori di razze canine potenzialmente pericolose.
      2. Il possesso e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi sono consentiti previo ottenimento di una licenza amministrativa, rilasciata dal comune di residenza del richiedente, sulla base dei seguenti requisiti:

          a) certificazione di sicurezza con riferimento al luogo dove l'animale può muoversi senza accompagnatore o presta la funzione di guardiania;

          b) maggiore età e capacità di prendersi cura dell'animale;

          c) assenza di precedenti condanne per omicidio, lesioni, torture, reati contro la libertà e l'integrità morale, la libertà sessuale e la salute pubblica, nonché per reati di costituzione di banda armata, attività finalizzate al terrorismo internazionale, commercio di sostanze stupefacenti;

          d) assenza di precedenti condanne per violenza delle disposizioni sulla detenzione di animali potenzialmente pericolosi;

          e) certificato di attitudine psicologica alla detenzione di animali potenzialmente pericolosi;

          f) stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dal proprio animale.

      3. Nel Registro di cui al comma 1 devono essere specificate la razza del cane ed eventuali circostanze verificatesi nel corso della vita dell'animale utili al fine di determinarne la pericolosità.
      4. In ogni regione è istituito il Registro ufficiale regionale dei centri autorizzati

 

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all'addestramento di cani potenzialmente pericolosi. La regione, con apposito regolamento, disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro di cui al presente comma.
      5. La licenza di cui al comma 2 è richiesta anche per lo svolgimento di attività di importazione o commercio di cani potenzialmente pericolosi.